Art. 3.
(Nullità di contratti di assicurazione).

      1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la rispettiva carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici nonché la responsabilità contabile.